Vendita di beni ai consumatori: le modifiche al codice del consumo apportate dal d.lgs. n. 170/2021

VENDITA DI BENI AI CONSUMATORI: LE MODIFICHE AL CODICE DEL CONSUMO APPORTATE DAL D.LGS. N. 170/2021 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2019/771.

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022 si applicheranno ai contratti di vendita intercorsi tra un consumatore e un venditore, conclusi successivamente a tale data, le nuove disposizioni introdotte con il d.lgs n. 170/2021 che modifica il Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) dando attuazione alla Direttiva UE 2019/771.

 

La riforma ha ad oggetto la disciplina della conformità dei beni al contratto di vendita, dei rimedi in caso di difetto di conformità, delle modalità di esercizio di tali rimedi e delle garanzie convenzionali.

 

In particolare, in tema di conformità dei beni al contratto il nuovo art. 129 del Codice del Consumo suddivide i requisiti di conformità distinguendoli formalmente in requisiti “soggettivi” e requisiti “oggettivi”.

 

Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere entrambi i requisiti ove pertinenti.

 

Requisiti soggettivi, il bene deve:

 

  1. corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali   e   possedere    la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
  2. essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
  3. essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita;
  4. essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.

 

Requisiti oggettivi, il bene deve:

 

  1. essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre, disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
  2. ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
  3. ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
  4. essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità,  funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare  nella pubblicità o nell’etichetta.

 

Per quanto concerne la responsabilità del venditore essa viene, inoltre, ora espressamente disciplinata anche per i beni con elementi digitali ed è previsto che il venditore debba garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi.

 

La tutela del consumatore è stata, poi, rafforzata:

 

  1. dal venir meno dell’obbligo del consumatore di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta.
  2. dall’estensione del termine in cui vige la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna che viene previsto in un anno in luogo del termine di sei mesi precedentemente previsto.

 

In caso di difetti di conformità sono state confermate le disposizioni concernenti i rimedi della riparazione e della sostituzione del bene ed è stato espressamente previsto che per i suddetti rimedi il consumatore debba mettere il bene a disposizione del venditore.

 

Con riferimento ai rimedi della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto il nuovo art. 135-bis del Codice del Consumo espressamente prevede che tali rimedi possano essere applicati nel caso in cui:

  1. il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni;
  2. si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
  3. il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
  4. il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

 

Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

 

Una ulteriore modifica è stata, infine, apportata in tema di garanzie convenzionali con la previsione che quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.

 

La dichiarazione di garanzia convenzionale, se prevista, deve essere fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni e deve comprendere i seguenti elementi:

  1. una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
  2. nome e indirizzo del garante;
  3. la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
  4. la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
  5. le condizioni della garanzia convenzionale

 

Avv. Leonardo Vecchione