Quando la proposizione di una domanda tardiva impedisce la chiusura del fallimento

QUANDO LA PROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA TARDIVA IMPEDISCE LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
La Cassazione[1] si è recentemente pronunciata su un caso di chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 n. 1, legge fallimentare, successivo alla proposizione di una domanda di ammissione al passivo tardiva.

Nella fattispecie i creditori che avevano depositato le domande di insinuazione tempestive avevano rinunciato alla domanda perché il loro credito era stato soddisfatto direttamente dal debitore in sede stragiudiziale (nella prassi può accadere che il debitore provveda a definire le posizioni con i creditori che hanno depositato la domanda di ammissione al passivo al fine di ottenerne il ritiro e con gli altri al fine di impedirne il deposito).

Per la Cassazione non si può disporre la chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 1, legge fallimentare, quindi, per la mancata proposizione di domande di ammissione al passivo, nel caso in cui, prima dell’emissione del decreto di chiusura del fallimento, siano state presentate domande di ammissione al passivo tardive.

Tale impedimento sarebbe tuttavia circoscritto alla sola ipotesi di chiusura della procedura fallimentare ai sensi del art. 118 n. 1 ed eventualmente anche all’ipotesi di cui al n. 2, restando comunque salva la possibilità di chiusura nei casi di cui al n. 3 e n. 4 dell’articolo in esame, rispettivamente per avvenuta ripartizione finale dell’attivo e per mancanza di attivo.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 15 febbraio 2017 n. 4021 ha infatti statuito che l’ipotesi di chiusura del fallimento di cui al n. 1 dell’art. 118 L. Fall. (mancata presentazione di domande di ammissione al passivo nel termine stabilito dalla sentenza di fallimento) “configura una fattispecie di normale inutilità della pendenza della procedura, in carenza di domande; ma non esclude affatto la possibilità della prosecuzione, ove queste siano comunque presentate prima del decreto di chiusura: purché non sussistano, beninteso, altre condizioni per la cessazione della procedura concorsuale, contestualmente previste dalla norma: quale, ad esempio l’impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura (ibidem, n. 4).

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-02-2017, n. 4021.