NIENTE ASSEGNO SE IL CONIUGE E’ IDONEO AL LAVORO
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 11870 del 6 giugno 2015 ha escluso il riconoscimento dell’assegno di divorzio in capo al coniuge dotato di capacità lavorativa.
La Cassazione ha infatti confermato la motivazione della corte territoriale che aveva posto in evidenza, fra l’altro, la totale carenza di elementi probatori inerenti all’impossibilità oggettiva in capo al coniuge di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e, quindi, il mancato assolvimento del relativo onere probatorio.
L’art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898 detta i criteri per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, accertamento che deve essere effettuato, verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno. L’inadeguatezza dei mezzi deve essere poi messa in relazione con il tenore di vita sostenuto nel corso del matrimonio dovendosi assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ed invero si deve presumere che il tenore di vita del ricorrente avrebbe dovuto proseguire, in caso di continuazione del matrimonio, sullo stesso livello sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Inoltre “La liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611).
Nell’ambito di questo duplice apprezzamento che per l’appunto investe sia l’inadeguatezza dei mezzi sia la possibilità del coniuge di mantenere il precorso tenore di vita con i propri mezzi, occorre avere riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell’obbligato. I redditi dell’obbligato assumono infatti un duplice rilievo: ai fini dell’accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare ed ai fini di un raffronto con la situazione economica del coniuge ricorrente determinatasi successivamente al divorzio.
La determinazione del livello di vita della famiglia in costanza di matrimonio, richiede la conoscenza delle condizioni economiche di entrambi i coniugi, che dipendono da reddito e dal patrimonio di ciascuno di essi e da quella parte di reddito e di patrimonio destinata al soddisfacimento dei bisogni personali e della famiglia.
Al fine di valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario, quindi, “porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore” (cfr. Cass., Sez. 1, 12 luglio 2007, n. 15610; 28 febbraio 2007, n. 4764).
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma