Nel giudizio di recupero di un credito promosso dal curatore fallimentare il debitore può opporre in compensazione un proprio credito

NEL GIUDIZIO DI RECUPERO DI UN CREDITO PROMOSSO DAL CURATORE FALLIMENTARE IL DEBITORE PUÒ OPPORRE IN COMPENSAZIONE UN PROPRIO CREDITO

 

La Cassazione con l’ordinanza n. 30298 del 18 dicembre 2017, è tornata a pronunciarsi in tema di eccepibilità da parte di un soggetto, nei cui confronti la curatela fallimentare ha instaurato un giudizio per il recupero di un credito di una società fallita, della compensazione di un credito che lo stesso soggetto vanta nei confronti della società.

Nella fattispecie la curatela fallimentare agiva per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima di un immobile a seguito di scioglimento di un contratto preliminare e l’occupante aveva opposto in compensazione in via di riconvenzionale l’esistenza di un controcredito per le somme spese per i miglioramenti e l’adeguamento dell’immobile.

La Cassazione aderisce all’orientamento[1] per il quale nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purché sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo.

La Suprema Corte di Cassazione con il provvedimento in esame statuisce, infatti, che “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”.

 

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cass. n. 14418/2013; Cass. n. 64/2012; Cass. n.  15562/2011 e Cass. n. 287/2009.