Misure urgenti introdotte dal Decreto legge, 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”.

Misure urgenti introdotte dal Decreto legge, 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”.

Misure di sostegno alla liquidità delle imprese.

Finanziamenti a supporto di piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, di durata non superiore a sei anni. L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Misure per garantire la continuità delle imprese.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza che entrerà, pertanto, in vigore dal 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. Si applicheranno, quindi, solo a partire dal 1 settembre 2021 le nuove disposizioni generali sui soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le procedure di allerta e composizione assistita, i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi di imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e del lavoro.

• Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale: fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. In ragione di tale previsione, quindi, fino al 31 dicembre 2020 le perdite anche integrali di capitale non costituiranno causa di scioglimento e liquidazione delle società e le stesse non saranno tenute alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo.

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 8 aprile 2020 alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile che prevedono il principio che il rimborso del finanziamento sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

• Possibilità per il debitore di presentare un nuovo piano concordatario o un nuovo accordo di ristrutturazione. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell’articolo 161 della Legge Fallimentare o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

• Possibilità per il debitore di modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione mediante il deposito, sino all’udienza fissata per l’omologa, di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini e della documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

Nei c.d. “concordati con riserva” il debitore, che ha ottenuto la concessione del termine di cui all’articolo 161, comma sesto, Legge Fallimentare, per il deposito della proposta e del piano concordatario con la relativa documentazione o di un accordo di ristrutturazione del debito, nel caso in cui il termine concesso sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

• Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza: tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e per la dichiarazione dello stato insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Tale disposizione non si applica ai casi di richiesta del pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento. Tale periodo non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69-bis Legge fallimentare, previsti rispettivamente per il fallimento entro l’anno successivo alla cancellazione della società dal Registro delle imprese ed per la decadenza dell’azione revocatoria.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito: i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.
L’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti per la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni (art. 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386) e per l’iscrizione alla C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria)
d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 8 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ai fini dell’irrogazione delle sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.

• Previsione di deroghe alle modalità di accesso al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge, 23 dicembre 1996, n. 662.

• Previsione di finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242.
Misure contabili e fiscali.

• A) Sospensione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (8 aprile 2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– all’imposta sul valore aggiunto;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

• B) Sospensione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (8 aprile 2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, dei termini dei versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– all’imposta sul valore aggiunto;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

• In entrambi i casi A) e B) i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi:
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
– oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

• Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

• Differimento del termine di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 fino al 30 aprile 2020.
• Previsione di un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali.

• La sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali è prorogata fino al 11 maggio 2020 e le udienze pendenti dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio. Tali disposizioni non operano nei casi previsti dall’art. 83, comma 3, d.l., 17 marzo 2020, n. 18. La sospensione non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Le disposizioni relative alla sospensione del decorso dei termini ed al rinvio delle udienze si applicano anche all’istituto della mediazione, a tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie, alla magistratura militare ed alle funzioni ed attività della Corte dei Conti.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stesso codice.