L’OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE PER MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE VA QUALIFICATA COME OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.
L’opposizione a cartella esattoriale motivata sull’omessa notifica del verbale sotteso deve essere qualificata esclusivamente come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non già quale opposizione ex art. 22, l., 24 novembre 1981, n. 689.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza, 25 febbraio 2016, n.3751 ha infatti statuito che “una opposizione a cartella basata sulla mancata notifica dell’atto presupposto non va qualificata come recuperatoria della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, ma come opposizione all’esecuzione per inesistenza del titolo”.
Ne consegue, inoltre, che l’opposizione sarà svincolata del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
In tema di qualificazione del tipo di opposizione esperibile avverso la notifica di una cartella esattoriale in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, un orientamento consolidato della Cassazione ha ritenuto che avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della l. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell’ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., qualora si educano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora (cfr. ex multis Cass., 5 maggio 2014, n. 9617; Cass., 13 marzo 2017 n. 5871; Cass., 20 aprile 2006 n. 9180).
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma