L’occupazione di fatto di un immobile non rileva ai fini della determinazione dell’assegno divorzile

L’OCCUPAZIONE DI FATTO DI UN IMMOBILE NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

 

L’occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge non rileva ai fini della determinazione, da parte del tribunale, dell’assegno divorzile.

Il godimento di fatto di un immobile costituisce, infatti, una situazione precaria e come tale facilmente risolubile da parte dell’avente diritto con gli ordinati strumenti volti a recuperarne il possesso o la detenzione.

Il giudice dell’assegno divorzile deve, invece, calcolare la misura dello stesso sulla base dei bisogni del coniuge debole e sulla base delle possibilità di soddisfacimento di detti bisogni con riferimento alle disponibilità economiche degli ex coniugi e agli standard di vita.

Tale accertamento non può quindi tenere conto di situazioni provvisorie che in quanto tali sono destinate a venir meno in tempi rapidi.

La Cassazione con l’ordinanza, 11 gennaio 2016. n. 223 ha infatti statuito che: “In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, occorre tenere conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l’uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione“, e che “atteso che l’immobile in esame risulta occupato de facto e che, pertanto, la valutazione di una tale utilità fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario una dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddituali”.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma