Le spese straordinarie sono rimborsabili anche se decise da uno solo dei genitori

LE SPESE STRAORDINARIE SONO RIMBORSABILI ANCHE SE DECISE DA UNO SOLO DEI GENITORI.

 

La questione esaminata dalla Cassazione ha ad oggetto la contestazione da parte di un ex marito dell’obbligo di rimborsare l’ex moglie delle spese straordinarie sostenute per la scuola del figlio, spese decise unilateralmente dall’ex coniuge senza che le stesse fossero state quindi preventivamente concordate.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza, 2 marzo 2016, n. 4182, ha statuito, ribadendo un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità[1], che non esiste un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poter effettuare le spese straordinarie che corrispondano al “maggiore interesse” dei figli.

Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spese al fine di scongiurare tale rimborso dovrà quindi opporre non tanto una difesa meramente assertiva, bensì una difesa articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, sulla non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero sulla insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli.

La Cassazione con riferimento, poi, all’eccezione di non accoglibilità della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi a dire ricorrente, di credito illiquido e inesigibile rileva quanto segue: “il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario corrisponda, sia pure “pro quota”, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore[2].

E’ quindi ammissibile l’azione monitoria con conseguente legittimità dell’emanato decreto ingiuntivo salva la possibilità per il coniuge dissenziente di far valere le proprie ragioni di dissenso nel giudizio di opposizione.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cass., 30 luglio 2015, n. 16175.

[2] In tal senso Cass., 23 maggio 2011,  n. 11316.

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