LE AZIONI ILLIQUIDE E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
La Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca hanno operato una maxi svalutazione delle loro azioni dell’ordine del 20-40% conseguente a gravi perdite in bilancio.
I prodotti finanziari illiquidi sono quelli per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che “determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita” anche avuto riguardo all’aspetto della convenienza economica della transazione ed alla luce dei costi in cui può incorrere l’investitore
La Consob, in data 2 marzo 2009, ha emanato la comunicazione n. 9019104 relativa ai doveri dell’intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi.
L’Ombudsman (Giurì Bancario) con la decisione n. 161102 del 30 luglio 2014, in tema di prodotti finanziari illiquidi, ha, poi, affermato che nel caso di collocamento o negoziazione di titoli azionari non quotati su mercati regolamentati o considerati equivalenti dalla disciplina MiFID, l’intermediario è tenuto a rispettare i più stringenti e specifici obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, di attuazione del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.
L’acquisto da parte dei consumatori sarebbe stato in molti casi sollecitato dai funzionari dei due istituti di credito per cui si potrebbe configurare, causa la illiquidità dei titoli in questione o comunque il loro ridotto valore un conflitto di interessi con l’istituto proponente e, quindi, una responsabilità diretta dello stesso per le perdite subite dall’acquirente.
Sarebbe certamente singolare e da censurare che funzionari delle suddette banche possano aver proposto l’acquisto di un titolo pur essendo ben consapevoli, per essere integrati nella struttura stessa della banca, che il bilancio avrebbe presentato gravissime perdite con conseguente e inevitabile caduta in borsa del titolo.
L’investitore però in tal caso potrà trovare tutela nelle norme che regolano l’obbligo delle banche di informare preventivamente e correttamente l’investitore, contenute nel Testo Unico Finanziario (t.u.f.) e nel regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e pertanto ottenere a titolo di risarcimento danni quelle somme che corrispondono al minor valore dei titoli acquistati.
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma