Le attribuzioni patrimoniali prive di causa di giustificazione nel rapporto di conto corrente

LE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI PRIVE DI CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE NEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE

 

Nel rapporto di conto corrente le attribuzioni patrimoniali prive di causa di giustificazione costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, seppure siano state annotate nell’estratto conto, l’azione di ripetizione è svincolata dal termine semestrale di decadenza previsto, dall’art. 1832, comma 2, c.c., per l’impugnazione dell’estratto conto.

Questo è quanto ha statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 372 del 10 gennaio 2018 rilevando che alla approvazione del conto indipendentemente dal decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1832 cod. civ., possono sopravvivere le azioni ordinarie volte a far dichiarare la invalidità o inefficacia giuridica del titolo in base al quale è stata effettuata (o si sarebbe effettuare) una determinata operazione e che nell’arco delle azioni così indicate rientri pure quella di ripetizione dell’indebito, di cui alle norme degli artt. 2033 ss. c.c.

Tale assunto per la Cassazione risponde, infatti, ad un principio generale che non ammette le attribuzioni patrimoniali astratte e cioè prive di una idonea causa di giustificazione. Ragionare diversamente significherebbe, invero, assegnare alle annotazioni appostate in conto dall’intermediario valori ed effetti non già contabili, ma addirittura costituivi di diritti e di debiti.

Ne consegue, infine che anche prima del decorso del termine semestrale di cui all’art. 1832, l’intermediario ovvero il cliente potranno agire in ripetizione dell’indebito legato a un errore di scritturazione.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma