LAVORATORI AUTONOMI E CATEGORIE PARTICOLARI DI LAVORATORI – DAL 1° APRILE 2020 IL VIA PER LA RICHIESTA DEI BONUS – Istruzioni per l’uso – a cura dell’avv. Ilaria Romano
NORME DI RIFERIMENTO
– D.L n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
– D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia: “Misure urgenti connesse all’emergenza – COVID 19”.
– Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020 “Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti”.
– AMBITO DI APPLICAZIONE
– Lavoratori che non percepiscono il trattamento pensionistico;
– Lavoratori che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (in particolare i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa devono versare un’aliquota contributiva pari, per l’anno 2020, al 34,23%).
– BENEFICIARI
1) liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (art. 27 d.l. n. 18/2020);
2) lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 (art. 27 d.l. n. 18/2020);
3) lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 28 d.l. n. 18/2020).
Sono ricompresi anche:
– gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché o coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.
– Soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria Enasarco.
4) Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 d.l. n. 18/2020).
Si tratta di soggetti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Il rapporto di lavoro cessato riguarda i seguenti settori produttivi del turismo.
– Alberghi;
– Villaggi turistici;
– Ostelli della gioventù;
– Rifugi di montagna;
– Colonie marine o montane;
– Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast; residence;
– Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestioni di vagoni letto e alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
– Ristorazione con somministrazione;
– Attività di ristorazione connesse con le aziende agricole;
– Ristorazione ambulante e ristorazione su navi e treni;
– Bar e altri esercizi simili senza cucina;
– Gestioni di stabilimento balneari; marittimi, lacuali e fluviali;
– Gelaterie e pasticcerie anche ambulanti;
– Attività di agenzie di viaggio e tour operator, delle guidi e accompagnatori turistici e delle guide alpine;
– Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
– Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio.
5) lavoratori del settore agricolo (art. 30 d.l. n. 18/2020), comprensivi dei coloni e compartecipanti familiari. Gli stessi devono almeno aver svolto, nell’anno 2019, 50 giornate di effettivo lavoro agricolo.
6) Lavoratori dello spettacolo (art. 38 d.l. n. 18/2020). Si tratta di lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a € 50.000,00.
I lavoratori non devono avere un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
– ESCLUSIONI
– le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 d.l. n. 18/2020 non sono tra esse cumulabili;
– non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza;
– sono incompatibili con l’assegno di invalidità di cui alla l. n. 222/1984.
– CUMULABILITA’
Le indennità per il lavoro autonomo e coordinato e continuativo sono compatibili con l’indennità di disoccupazione DIS- COLL;
L’indennità per i lavoratori stagionali è compatibile con la NASPI;
Tutte le indennità sono cumulabili con:
– le erogazioni monetarie derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali;
– premi e sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
– premi e compensi eseguiti per lo svolgimento dell’attività dilettantistica;
– prestazioni di lavoro occasionale nei limiti dell’importo non superiore a € 5.000,00 nell’anno civile (art. 54 bis, d.l. n. 96/2017, conv. in l. n. 96/2017.
– TRATTAMENTO
L’ndennità per il mese di marzo 2020 è pari a € 600,00.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’indennità viene erogata dall’INPS.
– CONTRIBUZIONE
Per tale periodo non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e l’assegno per il nucleo familiare.
– PROCEDURA
Presentazione della domanda all’INPS per via telematica presso il sito dell’INPS.