L’abbandono della casa coniugale e l’addebito della separazione.

L’ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE E L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE.

 

Dal matrimonio derivano, ai sensi dell’art. 143 c.c., diversi obblighi reciproci in capo ai coniugi.

Tra questi vi è l’obbligo di coabitazione, dovendosi intendere con abitazione il luogo dove si svolge la vita comune.

L’abbandono della casa coniugale da parte di un coniuge, quale violazione degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. costituisce, in caso di apposita domanda giudiziale, una causa di addebito della separazione a carico del coniuge inadempiente.

Ai fini della pronuncia di addebito della separazione è tuttavia necessaria non solo una violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di cui all’art. 143 c.c. ma anche uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza[1].

La Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ha ritenuto che l’allontanamento dal domicilio coniugale in prossimità del giudizio di separazione e, quindi, quando la frattura tra i due coniugi è già apparsa irreversibile, non costituisca causa di addebito della separazione[2].

La Cassazione[3] recentemente, delineando una sorta di automatismo, ha rilevato che allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza con la conseguenza che viene meno, da parte del richiedente la pronuncia di addebito, l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza. Sarà, quindi, onere dell’altra parte la prova della giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.

Il coniuge che abbandona la casa coniugale dovrà quindi provare che l’abbandono è conseguenza del venir meno dell’affectio coniugalis per incompatibilità caratteriali, per divergenze o diversità di educazione o di estrazione, per sottrarsi a continui litigi. In tal caso l’allontanamento volontario del coniuge dalla vita familiare seppure costituisca un comportamento astrattamente contrario ai doveri del matrimonio, può non essere ritenuto sufficiente ai fini dell’addebito della separazione per intollerabilità della convivenza.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cassazione, civ., sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cassazione, civ., sez. I, 20 aprile 2011, n. 9074.

[2] Cfr. da ultimo Cassazione, civ., I sez., (ord.), 8 giugno 2016, n. 11785.

[3] Cfr. Cassazione, civ., I sez., (ord.), 15 dicembre 2016, n. 25966.