La ricevuta di spedizione della raccomandata costituisce prova della ricezione

LA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA COSTITUISCE PROVA DELLA RICEZIONE

 

Il telegramma e la raccomandata, anche in assenza di avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 cod. civ.

Alla produzione in giudizio della raccomandata e della relativa ricevuta di spedizione consegue, quindi una presunzione di arrivo al destinatario della stessa.

Detta produzione non comporta una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto, tuttavia per superare la presunzione semplice di ricezione e conoscenza della raccomandata il destinatario non può limitarsi ad opporre la semplice mancata ricezione. Il destinatario deve infatti addurre elementi di prova tali da verificare l’assunta mancata ricezione.

Questo è quanto stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 13488 del 20 giugno 2011[1], nella quale viene precisato che “un telegramma (cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto”.

Nella fattispecie la Cassazione ha rilevato che il destinatario dopo avere, nell’atto introduttivo, negato di avere ricevuto l’atto, a seguito della produzione in giudizio, da parte del mittente della copia del telegramma, non poteva limitarsi ad insistere sulla precedente generica negazione, ma aveva l’onere di confutare specificamente la concreta rilevanza probatoria dell’atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante.

Concludendo, in assenza di ricevuta attestante l’avvenuto ricevimento di un atto, l’avviso di spedizione costituisce una prova presuntiva dell’avvenuta ricezione e conoscenza dello stesso da parte del destinatario con la conseguenza che incombe su quest’ultimo l’onere di fornire la prova, con qualsiasi mezzo, di non avere avuto conoscenza dell’atto senza sua colpa.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Conforme a Cassazione, 4 giugno 2007, n. 12954 e Cassazione, 13 marzo 2006, n. 8649.