La prevalenza dei crediti ipotecari su quelli prededucibili

LA PREVALENZA DEI CREDITI IPOTECARI SU QUELLI PREDEDUCIBILI

 

La Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di ripartizione fallimentare e nello specifico relativamente ai diritti del creditore ipotecario sulle somme derivanti dalla liquidazione del bene ipotecato.

Nella fattispecie il creditore ipotecario lamentava che il tribunale avesse detratto dalla somma attribuitagli anche spese non riconducibili alla gestione e alla vendita dell’immobile gravato da ipoteca e avesse disposto accantonamenti relativamente a delle spese da pagare in prededuzione, a norma dell’art. 111 n. 1 legge fall., non riferibili alla sua posizione di creditore ipotecario, che si sarebbe esaurita con la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita immobiliare.

In particolare il creditore ipotecario riteneva eccessivo l’accantonamento, eseguito ai sensi dell’art. 113 n. 4 legge fallimentare, relativo al compenso spettante al curatore.

La Cassazione ribadisce il principio espresso da un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo per la parte in cui questi “si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità e salvo il limite di un’aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale (Conforme Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 1999, n. 4626; Cass. civ., sez. 1, 20 agosto 1997, n. 7756; Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 1999, n. 4626; Cass. civ., sez. 1, 11 gennaio 1995, n. 251).

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma