La negoziazione assistita

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

  1. Il procedimento e le sue forme.

La procedura di negoziazione assistita da un avvocato è stata introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014. La disciplina entra in vigore il 9 febbraio 2015.

La ratio del legislatore è quella di favorire la risoluzione in via stragiudiziale dei conflitti e delle controversie già insorte ed insorgende mediante l’introduzione di disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria[1], d’altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria  risoluzione delle controversie nel processo.

Il tentativo di “contrattualizzazione della giustizia”, che già permea gli ordinamenti anglosassoni e che ha avuto un buon riscontro nell’ambito commerciale, è senza dubbio ispirato alla ricerca di una soluzione all’incertezza del diritto causata dall’eccessiva durata dei processi.

La convenzione di negoziazione assistita[2] da uno o più avvocati[3] è, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge in esame “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”[4].

Si possono distinguere due forme di negoziazione assistita:

negoziazione facoltativa “c.d. volontaria”;

negoziazione obbligatoria.

La negoziazione assistita obbligatoria comporta l’obbligo di invitare, tramite un avvocato, la parte nei confronti della quale si vuole far valere un diritto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Con riferimento al contenuto della convenzione di negoziazione, la stessa deve precisare (art. 2, comma 2):

  1. a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
  2. b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

Il successivo comma 3 disciplina, invece, la durata del procedimento prevedendo che la convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

Per quanto concerne la forma (art. 2, commi 5 e 6) la convenzione di negoziazione deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e deve essere conclusa alla presenza di uno o più avvocati che dovranno, inoltre, certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte sotto la propria responsabilità professionale.

Il decreto legge in commento sancisce, poi, all’art. 2 comma 7, il dovere deontologico degli avvocati di informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

L’ambito di applicazione della negoziazione assistita obbligatoria è delimitato dall’art. 3 del provvedimento in commento che, a pena di improcedibilità della domanda, impone l’obbligo di avvio della procedura in capo a chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Con riferimento alla negoziazione assistita facoltativa va osservato che la stessa non è esperibile laddove abbia ad oggetto diritti indisponibili ovvero diritti del prestatore di lavoro.

L’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, rinvia   fissando l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 3 (termine determinato dalle parti non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi).

Allo stesso modo il giudice provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.

L’improcedibilità della domanda non investe le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

La condizione di procedibilità della domanda giudiziale si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione, periodo comunque non inferiore a trenta giorni.

Oltre al caso di controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ed alle ipotesi in cui l’oggetto della controversia riguardi diritti indisponibili o verta in materia di lavoro, l’art. 3 ai commi 3 e 7, prevede ulteriori ipotesi di esclusione dell’operatività delle norme in tema di negoziazione obbligatoria:

Ed invero la disciplina non si applica:

  1. a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  2. b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696 bis del codice di procedura civile;
  3. c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
    d) nei procedimenti in camera di consiglio;
  4. e) nell’azione civile esercitata nel processo penale;
  5. f) quando la parte può stare in giudizio personalmente.

Il legislatore precisa, altresì, che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi in cui la stessa sa obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Viene, infine, prevista al comma 5 dell’articolo in esame una norma di chiusura che, in maniera auspicabile, fornisce un raccordo con le disposizioni che disciplinano speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

La norma prevede, infatti, che le stesse altre disposizioni restano ferme e, che quindi,  il termine di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del presente decreto, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi.

La negoziazione assistita obbligatoria non trova, dunque, applicazione in tutti quei casi in cui la legge prevede altri strumenti obbligatori di conciliazione e mediazione (ad esempio CORECOM, mediazione ex d.lgs. n. 28/2010).

Per scongiurare ogni ipotesi di violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione il legislatore ha, poi, stabilito che nei casi in cui il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato[5].

La convenzione di negoziazione assistita ovviamente è conseguenza dell’accettazione dell’invito a stipulare la convenzione assistita.

Il contenuto minimo di detto invito, da trasmettere alla parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, è previsto dall’art. 4 del decreto in esame.

L’invito a stipulare la convenzione assistita obbligatoria deve contenere:

  • la descrizione dell’oggetto della controversia[6];
  • l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall’articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile[7];
  • la certificazione, apposta in calce all’invito, da parte dell’avvocato dell’autografia della firma della parte che formula l’invito.

L’interruzione del decorso del termine di prescrizione si verifica dal giorno della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero da quello della sottoscrizione della convenzione. Ed, invero, ai sensi dell’art. 8 del decreto, da tale data si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data è, poi, impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1 e cioè entro trenta giorni dal quello di ricezione dell’invito, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La negoziazione assistita può concludersi con un accordo o con un mancato accordo.

L’accordo costituisce il contratto con il quale viene risolta la controversia e di regola si risolve in una transazione (art. 1965 c.c.) o nel riconoscimento dell’altrui diritto ma non sono da escludere accordi più elaborati di quelli che prevedono la semplice determinazione di una somma di denaro a titolo transattivo.

L’accordo deve essere conforme alle norme imperative ed all’ordine pubblico e, parimenti a quanto previsto in tema di mediazione, è richiesta certificazione dell’avvocato in tal senso.

Il mancato accordo viene, invece, certificato da una dichiarazione sottoscritta dai soli avvocati designati, non essendo, quindi, necessaria, diversamente dal caso in cui un accordo venga raggiunto, anche la sottoscrizione delle parti.

In caso di mancato accordo, inoltre, ai sensi dell’art. 9, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto[8].

 

  1. L’accordo e la sua esecutività.

L’accordo, ovvero il contratto che pone fine alla controversia deve, ai sensi dell’art. 5 del decreto in esame, essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e costituisce titolo esecutivo anche  per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati che hanno partecipato al procedimento debbono certificare l’autografia delle firme delle parti da loro assistite e la conformità del contenuto dell’accordo alle norme imperative e di ordine pubblico.

Nel caso in cui le parti non diano spontanea esecuzione all’accordo è possibile procedere ad esecuzione forzata costituendo il medesimo titolo esecutivo[9].

La legge non prevede che l’esecuzione debba essere proceduta dalla notifica del titolo esecutivo per cui l’accordo in questione frutto della negoziazione non deve essere munito di formula esecutiva e non deve essere notificato alla controparte. Del resto conforta tale interpretazione il testo dell’art. 475 c.p.c. che fa salvo il procedente dall’obbligo della notifica del titolo qualora la legge preveda diversamente. Non è pertanto necessaria oltre che l’apposizione della formula esecutiva la notifica in forma esecutiva del titolo, venendosi così a realizzare un’ipotesi del tutto analoga a quella prevista per la cambiale e l’assegno.

Il precetto deve contenere l’integrale trascrizione del titolo e cioè dell’accordo così come previsto per tutti i titoli di formazione stragiudiziale.

Se l’accordo tra le parti contiene disposizioni che sono soggette a trascrizione la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò’ autorizzato altrimenti l’atto non potrà essere trascritto ai sensi dell’art. 2643 c.c.

Il decreto stabilisce infine che l’avvocato che impugni un accordo di negoziazione assistita al quale ha partecipato commetta un illecito deontologicamente sanzionato.

  1. Il compenso dell’avvocato nella negoziazione assistita.

Il compenso all’avvocato per il procedimento di negoziazione può naturalmente essere oggetto di pattuizione e a richiesta della parte è fatto obbligo al professionista di preventivarne il costo[10].

In caso di mancato accordo preventivo il compenso per la negoziazione assistita dovrà essere liquidato sulla base dei parametri di cui al D.M. 155/2014 utilizzando la tabella per le prestazioni di assistenza stragiudiziale quale indubbiamente costituisce la negoziazione assistita sia essa obbligatoria o facoltativa in quanto procedimento che seppur finalizzato al processo si svoge al di fuori dello stesso ed anzi preliminarmente allo stesso.

Nel caso di parte che versa nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio[11] l’art. 3 comma 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, esclude che la parte debba corrispondere, ove ammessa al gratuito patrocinio, il compenso al legale in caso di negoziazione obbligatoria.

Ciò naturalmente non esclude che il legale possa chiedere di gravare lo stato anche del compenso per tale fase obbligatoria pre-processuale.

Il compenso in tal caso rientra nell’ambito di applicabilità dell’art. 75 del d.p.r. , 30 maggio 2012, n. 115 che prevede che l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Tra le procedure connesse rientra indiscutibilmente il procedimento di negoziazione obbligatoria.

La liquidazione[12], peraltro, nell’ipotesi non vi sia ancora un giudice incaricato della trattazione del processo di merito, dovrà essere fatta sulla base di un apposito ricorso del legale al giudice che in ipotesi sarebbe stato competente, in base alle ordinarie norme, per la trattazione della causa, mentre nel caso in cui il difetto di negoziazione obbligatoria sia stato rilevato dal giudice nel corso del processo sarà lo stesso giudice, all’esito positivo del procedimento di negoziazione, a liquidarne il compenso con decreto a favore del legale che ha assistito la parte ammessa a gratuito patrocinio.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

 

[1] L’art 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 prevede che: “ Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta”.

[2] La convenzione di negoziazione assistita è un vero e proprio contratto tipico concluso dalle parti e sottoscritto dagli avvocati il cui schema prevede un oggetto (l’impegno a cooperare con buona fede e lealtà), una causa (il tentativo di risolvere in via amichevole una controversia) e una forma (scritta ad substantiam).

[3] E’ avviso di chi scrive che a tutela degli interessi soggetti la negoziazione possa svolgersi solo con l’assistenza di un almeno un legale per ciascuna parte o gruppo di parti che perseguono i medesimi interessi anche se la legge non è chiara al riguardo e astrattamente potrebbe prevedere che sia soltanto una delle parti ad essere assistita nel procedimento di negoziazione. Il convincimento dello scrivente scaturisce dal primo capoverso dell’art. 2 del decreto che stabilisce che la convenzione è diretta a risolvere in via amichevole la controversia “tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.

[4] Anche ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

[5] A tale fine la parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

[6]  Nei casi di negoziazione assistita obbligatoria affinché non venga dichiarata l’improcedibilità, a rigore, si dovrebbe registrare una simmetria tra i fatti indicati nell’invito e quelli esposti in sede processuale, laddove una domanda giudiziale divergente con riferimento alle personae al petitum ed alla causa petendi  dovrà essere intesa come una domanda nuova rispetto a quella contenuta nell’invito.

[7] Il richiamo all’art. 96 c.p.c. ed all’istituto della responsabilità aggravata è stato più volte posto, da dottrina giurisprudenza e da ultimo anche dal legislatore, a presidio del principio della ragionevole durata del processo. La vera novità è, invece, costituita, dalla possibilità, ove la domanda venga introdotta con il procedimento monitorio, di concessione, ai sensi dell’art. 642, comma 1, c.p.c., della provvisoria esecuzione del decreto. Viene, quindi, introdotta un’ipotesi facoltativa di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

[8] Non solo i difensori delle parti non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite ma, la violazione da parte degli avvocati degli obblighi di lealtà e riservatezza costituisce per i medesimi illecito disciplinare (artt. 9 e 19 codice deontologico forense).

[9] Viene, quindi, introdotta una nuova ipotesi di titolo esecutivo di natura stragiudiziale che si aggiunge a quelle previste dall’art. 474 c.p.c.

[10] Si veda l’art. 13 della l., 31 dicembre 2012, n. 247 che detta la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.

[11] L’art. 76 del d.p.r. , 30 maggio 2012, n. 115 prevede che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.

[12] Ai sensi dell’art. 83 del d.p.r. , 30 maggio 2012, n. 115  invero: “L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico. 2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. 3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero”.

 

 

 

FORMULE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITTA

 

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(EX ARTT. 2 e ss., D.L. n. 132/2014)

Tra

Il Sig. …., nato a … il …, residente in …,  C.F.:…………………, assistito dall’Avv…………….. del foro di ……..

E

Il Sig. …., nato a … il … e residente in …, C.F.: …, assistito dall’Avv……… del foro di ……………….

Premesso

  • (descrizione dell’oggetto della controversia)
  • che è interesse delle parti di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei rispettivi legali;
  • tutto ciò premesso le parti come sopra generalizzate e assistite

convengono

  • che la premessa è parte integrante del presente accordo;
  • di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita come disciplinata dagli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014 e di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia con l’assistenza dei rispettivi legali;
  • che il termine per l’espletamento della procedura viene indicato in 30 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.

sottoscrivono la presente convenzioni gli Avv.ti ………. ex art. 2, comma 6, del D.L. n. 132/2014 per autentica della sottoscrizione dei rispettivi assistiti.

(Luogo e data)

(Sig. …)

E’ autentica: (Avv. …)

(Sig. …)

E’ autentica: (Avv. …)

 

INVITO A STIPULARE LA CONVENZIONE

Raccomandata a/r:

Egr. Sig. …

Via …

Cap … – Città … (…)

Oggetto: invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014

Egr. Sig. …

Formulo la presente per incarico  del Sig. …, nato a … il … residente in …, C.F.: … che sottoscrive la presente per accettazione e ratifica del contenuto al fine di invitarla ex art. 3. del D.L. n. 132/2014, a stipulare, con l’assistenza del Suo difensore di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita in ordine alla seguente controversia: (breve descrizione dell’oggetto della controversia)

Le rappresento che ex art. 4 del D.L. 132/2014 la mancata risposta alla presente entro 30 giorni dalla sua ricezione o il rifiuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, primo comma c.p.c.

(Sig. …)

Avv. … anche per autentica

 

ACCORDO A SEGUITO DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(ex artt. 2 ss., D.L. n. 132/2014.)

Tra

Il Sig. …, nato a …  il …, e residente in …….., C.F.: …, assistito dall’Avv. … del foro di …

E

Il Sig. …, nato a …  il …, e residente in …….., C.F.: …, assistito dall’Avv. … del foro di …

Premesso

– che il Sig. …,  (descrizione della pretesa);

– che il Sig. …,  di contro ha affermato che …. (descrizione della difesa);

– che le parti hanno cooperato in buona fede e con lealtà per comporre in via bonaria la controversia tramite l’assistenza dei rispettivi legali;

– che le parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita in data …;

– che le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno risolto in via amichevole la controversia alle condizioni appresso descritte;

– tutto ciò premesso

Convengono

  • la premessa è parte integrante del presente accordo;
  • il Sig. … si impegna (descrizione dell’impegno);
  • il Sig. … accetta quanto proposto dal Sig. …
  • Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si dichiarano soddisfatte e dichiarano che non hanno più niente a pretendere l’una nei confronti dell’altra in relazione ai fatti di cui in oggetto fatto salvo quanto previsto nel presente accordo;
  • Che le spese legali sono compensate ovvero …. e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 legge 247/2012.

Sottoscrivono il presente accordo, oltre che in relazione a quanto previsto al punto 5 i rispettivi legali per la certificazione dell’autografia dei propri assistiti che per l’attestazione di conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

(Luogo, data)

(Sig. …)

E’ autentica: (Avv. …)

(Sig. …)

E’ autentica: (Avv. …)

Gli Avv.ti…….. e ……. dichiarano ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del D.L. n. 132/2014, che il presente accordo è conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Avv. …

Avv. …

 

MANDATO PROFESSIONALE

Io sottoscritto …………………….., informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 conv., conferisco all’ Avv. ….. mandato a che mi assista nel procedimento di negoziazione assistita nei confronti del Sig. ….

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e  presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

 

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto …………………….., informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014, delego a rappresentarmi  e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase e grado e quindi anche in appello, con ogni facoltà di legge e con espressa facoltà di proporre e/o resistere a gravami, opposizioni, reclami, di riscuotere e quietanzare somme, di procedere in via esecutiva, di chiamare terzi in causa, di estendere o ridurre le domande, di proporre nuove domande ed eccezioni, di transigere e/o conciliare l’Avv. …..

Eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. ….. in …, via …., n. ….

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e  presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

(Luogo e data)

(firma della parte)

V° per autentica

(firma dell’avvocato)

 

FORMULE A CURA DELL’AVV. LEONARDO VECCHIONE