La mediazione obbligatoria grava su chi propone opposizione a decreto ingiuntivo

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA GRAVA SU CHI PROPONE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015 ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere della mediazione obbligatoria grava sulla parte opponente.

La ratio dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010 è di rendere il processo la “extrema ratio”, ovvero l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

La norma ha, quindi, una funzione prettamente deflattiva e pertanto deve essere interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale.

La Cassazione ha quindi individuato l’onere di esperire il tentativo di mediazione in capo alla parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo che per l’appunto in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opponente.

Invero, rileva la Cassazione, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo è vero che si registra un’inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale ma è altresì vero che attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la line deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

Considerato che è l’opponente colui che ha interesse ad introdurre il giudizio eventuale a cognizione piena e, quindi, la soluzione processualmente più dispendiosa osteggiata dal legislatore, in capo al medesimo deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria.

Correttamente il tribunale potrà, quindi, dichiarare improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta per il mancato avvio della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 del 5 d.lgs. n. 28/2010 ed il decreto potrà acquisire il carattere di definitività.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma