La liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello stato

LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO NEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

In tema di disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo, contabile e tributario, l’art. 83 comma 3 bis del d.P.R. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) dispone che l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.

Il decreto di pagamento deve, quindi, intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza del difensore che vincola il giudice al principio della domanda.

Il provvedimento conclusivo del giudizio spoglia il giudice della potestas decidendi con la conseguenza che lo stesso non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. In assenza di istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato  patrocinio il magistrato non può provvedere alla liquidazione d’ufficio del compenso che spettano all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In assenza di domanda, il provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale è considerato dalla giurisprudenza comunque illegittimo e abnorme.

Deve ad ogni modo rilevarsi che a seguito della mancata proposizione dell’istanza, il difensore, comunque, non decade dal diritto al compenso, ma dovrà richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento. In tal caso dovrà tuttavia allegare tutta la documentazione a sostegno della domanda.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma