Il valore probatorio dei bilanci ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità

IL VALORE PROBATORIO DEI BILANCI AI FINI DELLA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITA’

 

In sede prefallimentare, nel procedimento instaurato dal creditore per la dichiarazione di fallimento del debitore, il giudice, dopo aver accertato ai sensi dell’art. 6 legge fallimentare, sia pure incidenter tantum, l’esistenza di un credito e, quindi, la legittimazione attiva dell’istante[1], deve accertare l’assoggettabilità al fallimento del soggetto debitore (imprenditore/società) e, dunque, il superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, legge fallimentare[2].

La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30516 del 23 novembre 2018 si pronuncia sul valore probatorio dei bilanci degli ultimi tre bilanci che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. fall., ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall..

La pronuncia in esame richiama gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità[3] in tema di bilancio inteso secondo la prospettiva della legge regolatrice dell’insolvenza rilevando che: 1) la nozione di bilancio trova fondamento, per le società di capitali, nell’art. 2435 c.c., comma 1 (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478 bis c.c., comma 2), secondo cui, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata, o attraverso adempimenti telematici; 2) l’adempimento assolve a una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società[4]; 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della l. fall., art. 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.[5]: infatti ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell’imprenditore in base ai dati di bilancio) fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di questi adempimenti formali, sicchè in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Per la Cassazione[6], quindi, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

La conferma di quanto esposto si ha sia negli ampi poteri d’indagine d’ufficio che sussistono in capo al giudicante, sia nel fatto che i ricavi lordi realizzati nel triennio antecedente al deposito dell’istanza di fallimento, di cui alla lett. b) dell’art. 1, comma 2, l. fall., sono utilizzabili in “qualunque modo risulti” e, dunque, a prescindere dalle allegazioni probatorie prodotte dal debitore.

Nella fattispecie la Cassazione rigetta il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto il reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento. I giudici di merito avevano, infatti, ravvisato l’inattendibilità dei bilanci prodotti dalla società debitrice perché veniva rilevata una protratta iscrizione dei debiti tributari in  maniera inesatta, nonché la mancanza di scritture contabili idonee a suffragare i dati rappresentati.

Tali circostanze, attesa l’inidoneità ai fini probatori dei bilanci in questione, imponevano all’imprenditore di provvedere altrimenti alla dimostrazione del mancato superamento dei limiti dimensionali che escludono la fallibilità.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

 

 

 

[1] Cfr. Cass. civ., Sez. Unite Sent., 23 gennaio 2013, n. 1521: “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l’art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante”.

[2] L’art. 1, comma 2,  l. fall. prevede che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale (esclusi gli enti pubblici) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

[3] Cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 18 giugno 2018, n. 16067 per la quale i bilanci degli ultimi tre anni che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c. Le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l’impresa, fanno sì che l’esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dare luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate, o non osservate, nella esecuzione di tali adempimenti formali, sicché il giudice, in tali casi, potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità.

[4] Cfr. Cass. civ., Sez. I, 09 novembre 1988, n. 6018.

[5] Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 31 maggio 2017, n. 13746.

[6] Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 23 novembre 2018, n. 30516, conforme a Cass. civ., Sez. I, Ord., 18 giugno 2018, n. 16067; Cass. civ., Sez. I, Ord., 31 maggio 2017, n. 13746 e Cass. civ. Sez. I, Sent., 1 dicembre 2016, n. 24548.