Il valore della pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione del credito nei confronti del fallimento

IL VALORE DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO

 

In tema di ammissione al passivo del fallimento del credito del cessionario, la Suprema Corte di Cassazione[1]  si è soffermata sul valore da attribuirsi alla pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), rilevando che non vi è spazio, nell’ambito del complessivo processo di accertamento del passivo, per la formazione di “diritti quesiti”.

Ne consegue che il soggetto che chiede l’ammissione ha l’onere di provare la piena sussistenza di tutte le condizioni richieste per poter partecipare al riparto dell’attivo e, al tempo stesso, il giudice è tenuto ad accertare anche d’ufficio il fondamento giuridico della domanda proposta.

Nella fattispecie la banca voleva insinuarsi al passivo del fallimento mediante la produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale nei quali veniva eseguita la pubblicazione dell’avvenuta cessione prevista dall’art. 58 del T.U.B sul presupposto che la stessa dovesse ritenersi perfettamente idonea e sufficiente ad assolvere l’onere probatorio in merito alla titolarità del credito in capo alla banca ricorrente, non ritenendo necessario notificare una copia integrale dell’accordo raggiunto fra cedente e cessionario.

La Cassazione non accoglie la tesi del ricorrente di assegnare all’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell’assunto cessionario di crediti in blocco.

Per la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la disposizione dell’art. 58, comma 4 TUB non ha alcuna funzione “sostitutiva” ma possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta: “Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene – in via di sostituzione – solo in relazione al disposto dell’art. 1264 c.c., comma 2: vale, cioè, unicamente a impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (pur se in limine, è opportuno precisare anche che, nella specie, non risultano indicati gli estremi per un’eventuale applicazione del regime derogatorio della disciplina di diritto comune di cui alla L. 29 maggio 1999, n. 130, ma solo per quello derogatorio di cui all’art. 58, comma 4 TUB). La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, nè sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all’art. 1265 c.c.; nè su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell’art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'”efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell’art. 1248 c.c.).

 

In definitiva, la norma dell’art. 58, comma 4, si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548)”.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e/o l’iscrizione nel Registro delle imprese, adempimenti previsti dall’art. 58 del T.U.B., non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell’atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa[2].

In questa prospettiva (di enunciazione minimale di un mero fatto di cessione) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB).

Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere.

E’ per contro principio ricevuto della giurisprudenza di legittimità, rileva la Cassazione nella sentenza in esame, che colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell’art. 58 T.U.B., ha l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco”[3].

Rileva , inoltre, la Cassazione che, sebbene il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, è noto che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l’approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di “sana e prudente gestione” di cui all’art. 5 T.U.B.

Al di là di quest’ordine di rilievi, viene, infine, osservato, con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare, che la norma dell’art. 58, comma 2, T.U.B., se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito[4].

 

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cass. civ., sez. I, 28 Febbraio 2020, n. 5617.

[2] Per la constatazione dell’estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v Cass. civ., sez. III, (ord.), 25 settembre 2018, n. 22548.

[3] Così Cass. civ., sez. I Sent., 2 marzo 2016, n. 4116.

[4] In tale senso v. Cass. civ., sez. III, (ord.), 13 giugno 2019, n. 15884 per la quale: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.