Il termine per l’ammissione al passivo del creditore sopravvenuto

IL TERMINE PER L’AMMISSIONE AL PASSIVO DEL CREDITORE SOPRAVVENUTO

 

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18544/19[1] si è pronunciata relativamente alla decorrenza del termine per la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo da parte del creditore sopravvenuto.

L’art. 101 L. Fall. dispone che le domande tardive di ammissione al passivo di un credito devono essere depositate non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo[2]. Qualora il creditore sia nell’impossibilità di rispettare detto termine senza propria colpa potrà formulare domanda ultratardiva dimostrando l’assenza di colpa.

Nella fattispecie in esame il credito a titolo di restituzione della caparra confirmatoria era sorto successivamente al decorso del termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorietà a seguito dello scioglimento del contratto preliminare di trasferimento immobiliare determinato dalla decisione assunta dal curatore.

La norma in commento non distingue tra crediti sorti prima del fallimento e crediti sorti dopo il fallimento.

La giurisprudenza di legittimità in più occasioni[3] si era già espressa nel senso di escludere l’applicazione del “termine decadenziale” di dodici mesi dal deposito di esecutività dello stato passivo, di cui alla L. Fall., art. 101, commi 1 e 4, nei confronti dei crediti sopravvenuti (per tali propriamente intendendo i crediti che vengono a maturare le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dopo la sentenza dichiarativa di fallimento).

La Cassazione, nella sentenza in esame, rileva che nuovi crediti concorsuali possono sorgere durante tutto l’arco della procedura fallimentare, anche in fasi assai avanzate della stessa e conseguentemente il termine decadenziale fissato dall’art. 101, comma 1, L. Fall. ben potrebbe essere già scaduto alla data del sorgere del credito.

La soluzione non può consistere nel ravvisare nel carattere sopravvenuto del credito stesso una ragione di non imputabilità del ritardo dell’insinuazione, sicché quest’ultima sarebbe comunque ammissibile ai sensi della L. Fall., art. 101, comma 4, L. Fall., in quanto inimputabilità del ritardo e sopravvenienza del credito non sono situazioni che si sovrappongono in modo perfetto.

L’applicazione dell’art. 101 L. Fall. ai crediti sopravvenuti, continua la Cassazione, sembrerebbe, inoltre, proporre un notevole rischio di lesione ai principi espressi dalla norma dell’art. 24 Cost. nonché la discriminazione dei creditori sopravvenuti rispetto agli altri nella prospettiva fissata dal principio della parità di trattamento ex art. 3 Cost.

Anche il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 agosto 2020, all’art. 208 non fa, poi, alcuna esplicitazione in tema di crediti sopravvenuti.

La Suprema Corte di Cassazione, quindi, esclusa l’applicazione dell’art. 101, L. Fall., ai crediti sopravvenuti, ritiene che la disciplina positivamente applicabile per l’insinuazione di tali crediti non possa essere che ricavata in via sistematica, con riguardo ai principi generali dell’ordinamento e facendo perno, in particolare, sui richiamati principi costituzionali dell’art. 3 Cost., e dell’art. 24 Cost.

La Cassazione, per portare i crediti sopravvenuti a una posizione adeguatamente accostabile a quella degli altri creditori, statuisce, pertanto, che il termine annuale per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo tardive inizierà a decorrere, in tutti i casi in cui il credito abbia maturato le condizioni di partecipazione al passivo dopo il deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, dal momento stesso in cui si siano verificate le dette condizioni.

Tale indirizzo è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3872/20[4] che nel ribadire che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dalla L. Fall., art. 101, comma 1 ed u.c., ha, inoltre, precisato che tale insinuazione tuttavia incontra comunque un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di un anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione nel 2021[5] per la quale l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare incontra un limite temporale, da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di 1 anno, espressivo dell’attuale sistema in materia”, decorrente “dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare” (Cass. 3872/2020), o “dalla maturazione del credito” (Cass. 18544/2019).

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] Cfr. Cass. civ., sez. I, 10 luglio 2019, n. 18544.

[2] Il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo fallimentare è soggetto alla sospensione feriale in quanto si tratta di termine processuale, entro il quale il giudizio deve necessariamente essere proposto, non essendo concessa altra forma di tutela del diritto, v.  Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2012, n. 12960.

[3] Si veda Cass., 31 luglio 2015, n. 16218, in tema di un credito al rimborso dell’acconto sul prezzo di un acquisto immobiliare versato a seguito di preliminare poi sciolto dal curatore; Cass., 31 luglio 2018, n. 20310 relativamente ad credito in prededuzione per canoni e per indennizzi per occupazione maturati tra la sentenza dichiarativa e la riconsegna dell’immobile e Cass., 18 gennaio 2019, n. 1391  con riferimento ad un credito da inadempimento di un contratto di fornitura stipulato nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria.

[4] Cfr. Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2020, n. 3872.

[5] Cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2021, n. 2308.