IL PARAPETTO E LA SOLETTA DEI BALCONI SONO CONDOMINIALI SE ASSOLVONO UNA FUNZIONE ESTETICA
In tema di condominio i balconi aggettanti costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare non rientrano nelle parti comuni del condominio, tuttavia il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti e la soletta, qualora assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio, sono beni comuni.
La Suprema Corte di Cassazione[1] ha, recentemente confermato quell’orientamento per il quale mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole[2];
Leonardo Vecchione
Avvocato in Roma
[1] Cfr. Cass. civ., Sez. II , 14 dicembre 2017, n. 30071.
[2] Cfr. in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 30 aprile 2012, n. 6624; Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14576 e Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2000, n. 637.