Il collocamento prevalente dei figli in età scolare e la presunzione della preferenza per la madre

IL COLLOCAMENTO PREVALENTE DEI FIGLI IN ETA’ SCOLARE E LA PRESUNZIONE DELLA PREFERENZA PER LA MADRE

 

In tema di affidamento condiviso dei figli minorenni il collocamento paritario presso le diverse abitazioni dei genitori corrisponde al superiore interesse dei bambini a superare la separazione dei genitori nella maniera meno traumatica possibile.

Il trasferimento della madre per esigenze di lavoro in un’altra citta distante da quella originaria di residenza, dove vive l’altro genitore, può giustificare il collocamento prevalente presso di lei[1].

Il trasferimento senza il consenso del coniuge non comporta di per sé il venir meno dell’affidamento condiviso o del collocamento paritario in quanto ogni avvenimento deve essere esclusivamente valutato in funzione del superiore interesse del minore[2].

La Cassazione[3] ha recentemente confermato l’orientamento per il quale, in assenza di elementi che possano far ritenere la madre sfornita di adeguate capacità genitoriali educative e di accudimento, la collocazione prevalente del figlio in età scolare è con la madre anche se ciò incide negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario[4].

La giurisprudenza applica, dunque, una presunzione di preferenza per il collocamento prevalente presso la madre sposando quindi il criterio della c.d. “maternal preference”.

Tale criterio trova fondamento scientifico nell’instaurazione da parte del figlio di un rapporto di stretta dipendenza fisica e materiale dalla madre dal punto di vista delle esigenze primarie e più elementari di vita.

I suddetti elementi, in età prescolare e scolare, si atteggiano quali elementi insostituibili per garantire ai figli un corretto armonico sviluppo psico-fisico in relazione alla fase delicata di crescita che attraversano.

Tale criterio presuntivo trova, quindi, applicazione anche nel caso in cui il padre ha dimostrato eccellenti capacità genitoriali[5] dovendosi preminentemente valutare l’interesse della prole.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma

[1] La scelta del trasferimento per motivi di lavoro è espressione di un diritto fondamentale costituzionalmente garantito che può però subire temporanee e proporzionate limitazioni in ragione dell’interesse del minore.

[2] Cfr. Cass., sez. I, 12, maggio 2015, n. 9633.

[3] Cfr. Cass., sez. I, 14 settembre 2016, n. 18087.

[4] Tale criterio di collocazione non lede il principio della bi-genitorialità di cui all’art. 337 ter c.c.

[5] Nella fattispecie di cui si è occupata la Cassazione con la sentenza n. 18087 del 14 settembre 2016 il CTU aveva dato atto del possesso di adeguate capacità genitoriali al padre essendo risultati entrambi i coniugi in grado di sviluppare una buona relazione con i figli, di accompagnarne i processi di sviluppo e socializzazione, di tutelarli ed accudirli; la Corte di Appello, modificando la decisione del Tribunale aveva però stabilito che la scelta della madre di una sede di lavoro lontana non doveva essere attribuita semplicisticamente alla volontà di separare il padre dai figli o di renderne più difficoltosa la frequentazione ma dalla possibilità di andare a vivere dalla sorella in modo da averne aiuto e di consentire che i suoi figli ed i cuginetti crescessero insieme.