Danni alle parti comuni causati dal singolo condomino

DANNI ALLE PARTI COMUNI CAUSATI DAL SINGOLO CONDOMINO

 

E’ invalida la delibera dell’assemblea condominiale che pone a carico di un condomino il pagamento di somme a titolo di risarcimento danni causati alle cose comuni in assenza di un riconoscimento di responsabilità da parte del condomino o di una provvedimento giudiziale che ne abbia accertato la responsabilità e quantificato il risarcimento.

Questo è il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26360 del 7 novembre 2017 nella quale statuisce che “Il condomino risponde dei danni da lui causati alle parti comuni, solo se vi sia stato riconoscimento di responsabilità o all’esito di un accertamento giudiziale, non potendo l’assemblea, in mancanza di tali condizioni, porre a suo carico l’obbligo di ripristino, o imputargli a tale titolo alcuna spesa, ed essendo obbligata ad applicare, come criterio di ripartizione della spesa, la regola generale stabilita dall’art. 1123 c.c.”(conforme a Cass. n.7980/1999 e Cass. 10053/2013).

Ne consegue che l’assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, ha esclusivamente il potere di ripartire le relative spese tra tutti i condomini, secondo le regole generali previste dall’art. 1123 c.c. e, quindi, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto dei condomini di agire, singolarmente o per mezzo dell’amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma