COVID 19 – AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE

MISURE DEL GOVERNO PER LA TUTELA DELLE PICCOLE IMPRESE.

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA NELLA REGIONE LAZIO per emergenza COVID – 19

– risorse disponibili Regione Lazio € 144.450.440,00

 

1) NORME DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. n. 148 del 14 settembre 2015Riordino della normativa sugli ammortizzatori sociali in corso di rapporto”;

D.L. n. 9 marzo 2020Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 – Decreto Cura Italia: “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID – 19”.

Circolare INPS del 12 marzo 2020 n. 38

– Accordo Quadro tra la Regione Lazio e le Parti sociali regionali a norma dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Messaggio INPS n. 37 del 12 marzo 2020:Emergenza epidemiologica da COVID – 19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” Istruzioni contabili, Variazioni al piano dei conti”.

 

2) AMBITO DI APPLICAZIONE:

– datori di lavoro, anche al di sotto dei 5, del settore privato (comprensivo di quello agricolo, della pesca e del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti con sede operativa o produttiva nel Lazio nel caso di sospensione del rapporto di lavoro in tutto o in parte o riduzione dell’orario di lavoro a causa degli effetti economici del COVID- 19 (Causale: emergenza COVID – 19).

– datori di lavoro appaltatori di opere o di servizi o società cooperative, anche per i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

– imprese che rientrano nel campo di applicazione CIGS ma che non versano i contributi per la CIGO (art. 20, co. 2 e 3 D.lgs. n. 148/2015.

– studi professionali.

 

In generale, il trattamento in CIGD è residuale:

  1. a) Accedono a tale trattamento i datori di lavoro che non possono usufruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale, D.lgs. n. 148/15), nonché altri ammortizzatori sociali previsti dagli artt. 19, 2 e 21 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.
  2. b) Datori di lavoro, che sono tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 27 D.lgs. n. 148/15, ivi comprese le aziende artigiane, se tali fondi abbiano già esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.
  3. c) Datori di lavoro che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi FIS, hanno attualmente meno di 5 dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all’art. 19 D.L. 18/20.

 

ESCLUSIONI:

– lavoratori domestici;

– datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazione garantite dai FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterale, salvo esaurimento risorse nel Fondo o riduzione personale al di sotto di 5.

 

3) LAVORATORI BENEFICIARI:

– lavoratori subordinati: operai, impiegati e quadri. Al momento non è prevista per i dirigenti (anche se la Regione Lazio ha effettuato una formale richiesta al Ministero del lavoro).

Tipi di contratto: rientrano nella categoria “lavoratori subordinati”:

– i lavoratori a tempo determinato. Per gli stessi la cassa integrazione in deroga                                  produrrà effetti solo fino alla naturale scadenza del contratto;

– lavoratori intermittenti. Hanno accesso alla Cassa integrazione nei limiti delle                                                         giornate in cui hanno effettivamente prestato attività lavorativa secondo la media                                       dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti;

– lavoratori con contratto di somministrazione. Possono accedere quei lavoratori                                 che prestano attività lavorativa nella stessa unità produttiva / operativa dei                                              lavoratori a cui si applicano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto                                              (ordinario o in deroga), previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali                                                           alternativi cui aderisce il settore della somministrazione.

– per lavoratori nel settore agricolo e della pesca sono previste disposizioni                                                      specifiche per i periodi di riconoscimento del trattamento.

– lavoratori assunti e che esercitano attività lavorativa a far data dal 23 febbraio 2020 (la Regione ha chiesto di estendere anche a quelli successivi per mantenere le assunzioni anche oltre tale data).

Per l’accesso alla CIGD NON E’ NECESSARIO CHE IL LAVORATORE ABBIA PREVENTIVAMENTE UTILIZZATO FERIE E PERMESSI.

 

4) OGGETTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Ai lavoratori viene riconosciuto:

– il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate – entro un massimo di € 939,89 per le retribuzioni fino a € 2.159,48 e a € 1.129,66 per le retribuzioni più elevate;

– contribuzione figurativa;

– oneri accessori.

 

5) DURATA DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il trattamento può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuto anche retroattivamente a far data dal 23 febbraio 2020.

 

6) PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

 

  1. Trasmissione della domanda di concessione del trattamento (direttamente dall’impresa o da professionista delegato o associazione datoriale) indicando l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa dei lavoratori (ovviamente la stessa non può essere antecedente al 23 febbraio 2020).

 

Il modello prestampato è scaricabile dalla piattaforma dedicata della Regione Lazio (http: //www.regione.lazio.it/cigs/web).

 

La domanda e i suoi eventuali allegati (come anche l’indicazione dell’accordo sindacale se previsto) dovranno essere sottoscritti e trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo: areavertenze@regione.lazio.legalmail.it

 

Nella domanda devono essere indicati:

 

– i lavoratori sospesi;

– il numero delle ore di riduzione o di sospensione del lavoro;

– la durata del trattamento (che non può eccedere le 9 settimane).

 

  1. Informazione e consultazione sindacale. Procedura semplificata. L’impresa deve dare comunicazione alle OO.SS. comparativamente più rappresentative della volontà di accedere alla CIGD e dà avvio all’esame congiunto. La procedura sindacale deve concludersi entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

  1. Accordo. Le Parti sottoscrivono l’accordo, che può avvenire anche mediante autocertificazione con la quale le Parti dichiarano di condividere i contenuti dell’accordo di CIGD.

NON E’ NECESSARIO L’ACCORDO PER IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 5 DIPENDENTI, salvo comunque comunicazione e informazione alle OO.SS. comparativamente più rappresentative sulla dimensione e condizione aziendale.

  1. Istruttoria della domanda. La domanda, inviata dal datore di lavoro, viene esaminata dalla Regione Lazio entro 48 ore dalla ricezione, rispettando l’ordine cronologico.

 

  1. Erogazione del trattamento. Una volta accolta la domanda la Regione Lazio la trasmette all’INPS per l’erogazione del trattamento che rimane in ogni caso vincolato alla disponibilità delle risorse stanziate (art. 22 D.L. 18/2020).

 

 

Il trattamento è direttamente erogato dall’INPS. Il datore deve inviare il modello SR41. In mancanza di trasmissione del predetto modello entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo, il datore sarà tenuto al versamento della prestazione e dei relativi oneri.

 

Le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale (art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015).

 

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SOSPENSIONE DEI TERMINI PER VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E

PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

 

Art. 37 D.L. del 17 marzo 2020: sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

 

Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020 senza l’applicazione di interessi e sanzioni.

 

Non sono rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

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             SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI  

 

            Art. 46 D.L. del 17 marzo 2020:

– per 60 giorni a decorrere dal 23 febbraio 2020, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966;

 

– la disposizione non si applica ai dirigenti.

 

Si ringrazia per il contributo l’Avv. Ilaria Romano.