Commento ordinanza privilegio credito professionale

L’ AMMISSIONE AL PASSIVO IN PRIVILEGIO DEL CREDITO PROFESSIONALE

La Suprema Corte con l’ordinanza in esame torna a pronunciarsi in tema di ammissione allo stato passivo dei crediti per prestazioni professionali ribadendo il principio che, ai fini dell’attribuzione del privilegio di cui all’art. 2751 c.c., le prestazioni devono essere considerate unitariamente e, quindi, con riferimento al momento in cui sono richiesti gli onorari ancorché l’attività sia stata effettuata oltre il biennio dalla dichiarazione di fallimento (conforme Cass., 1 aprile 2009, n. 7964).

Ne segue che il termine di due anni dalla prestazione, utile per l’ammissione al passivo con privilegio generale sui beni mobili, dei crediti di professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale, va valutato con riferimento al giorno in cui vengono richiesti, o devono essere determinati, dal professionista gli onorari.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M., con domicilio eletto in (omissis), presso l’Avv. (omissis) che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I. s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in (omissis), presso l’Avv. (omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis), come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano n. rep. 5932/10 depositato il giorno 8 giugno 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

Svolgimento del processo

L’Avv. C.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale che, decidendo in ordine all’opposizione allo stato passivo del fallimento in epigrafe, ha ammesso con il privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c., l’importo di Euro 100.000 quale quota del maggior importo relativo ad un credito professionale ammesso in chirografo.

Resiste l’intimata curatela con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

 

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 2751 bis c.c., e art. 2234 c.c., per avere il giudice del merito riconosciuto il privilegio solo in relazione agli onorari correlati alla frazione di prestazioni professionali svolte nell’ultimo biennio di svolgimento dell’incarico è manifestamente fondato, essendo principio già ripetutamente affermato dalla Corte quello secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, la norma va interpretata nel senso che le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. 1^, 1/04/2009, n. 7964).

L’adesione a tale principio, tuttavia, non comporta, come sostiene il ricorrente, che nella fattispecie debba intendersi munito del privilegio tutto il credito afferente alle prestazioni poste in essere dal professionista in esecuzione dell’incarico avuto dalla impresa poi fallita di seguire sia la fase immediatamente antecedente il contenzioso con l’impresa (omissis) s.p.a. nonchè quest’ultimo nelle varie articolazioni giudiziali in cui si è dipanato in quanto il richiamato principio deve essere letto alla luce di quello ulteriore secondo cui “Ai fini dell’applicazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, a norma dei quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorchè riferibili ad attività svolte oltre il biennio” (Cassazione civile, sez. 1^, 19/01/2001, n. 806). In altri termini, non è il complessivo rapporto professionale tra (nel caso in questione) l’avvocato e il patrocinato che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio.

Nè incide l’esistenza del dedotto accordo di cui alla lettera di incarico in data 11.12.1997, che il ricorrente valorizza quale elemento dimostrativo dell’unicità della prestazione richiesta e prestata, dai momento che tale atto attiene unicamente alle modalità di pagamento del dovuto, ma non influisce minimamente, nè avrebbe potuto farlo, sulla individuazione giuridica dell’attività professionale di ritenersi effettuata nell’ultimo biennio da delimitarsi, si ribadisce, in quella prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell’opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto.

Il secondo motivo con il quale si lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di ammissione al passivo in privilegio delle spese legali liquidate nella sentenza del Tribunale di Milano n. 887/08 nel contenzioso che ha opposto il ricorrente alla M.I. s.r.l. per la determinazione delle sue spettanze professionali è manifestamente fondato in quanto nessuna pronuncia sul punto è contenuta nell’impugnato provvedimento.

Manifestamente infondato o, in subordine, assorbito è, infine, il terzo motivo con il quale si denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, e art. 2758 c.c., e relativo al mancato riconoscimento della prededuzione del credito IVA relativo alle prestazioni effettuate. Se infatti la doglianza è riferita ai credito per le prestazioni effettuate in favore della cliente fallita il diniego del tribunale è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte (Cassazione civile, sez. 1^, 12/06/2008, n. 15690).

Se invece la censura attiene all’IVA dovuta in relazione alle spese liquidate nella richiamata sentenza n. 887/08 il motivo è assorbito, non essendosi pronunciato il giudice del merito in ordine alle medesime.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassato in parte qua il decreto impugnato con conseguente rinvio al tribunale affinchè si pronunci alla luce del principio enunciato nonchè sulle spese anche di questa fase.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e infondato il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.