Assegno di divorzio: dal tenore di vita all’indipendenza economica

ASSEGNO DI DIVORZIO: DAL TENORE DI VITA ALL’INDIPENDENZA ECONOMICA
Addio al tenore di vita, quello che conta, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile è l’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.

Questo è quanto ha recentemente statuito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, 10 maggio 2017, n. 11504.

L’art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, dispone “l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Il citato articolo detta i criteri per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, accertamento che deve essere effettuato, verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge che richiede l’assegno o, comunque, l’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Il problema interpretativo che si è posto la giurisprudenza è quello dell’individuazione dei “mezzi adeguati” e, quindi, del parametro di valutazione degli stessi.

Per l’orientamento che si era consolidato precedentemente alla pronuncia in esame l’inadeguatezza dei mezzi doveva essere messa in relazione con il tenore di vita sostenuto nel corso del matrimonio dovendosi assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ed invero si doveva presumere che il tenore di vita del ricorrente sarebbe dovuto proseguire, in caso di continuazione del matrimonio, sullo stesso livello sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto.

Tale impostazione trovava il suo fondamento nelle sentenze delle Sezioni Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 nelle quali, per l’appunto, il parametro al quale rapportare l’“adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente doveva individuarsi nel “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio“.

Successivamente la giurisprudenza aveva precisato che “la liquidazione in concreto dell’assegno, ove sia riconosciuto tale diritto per non essere il coniuge richiedente in grado di mantenere con i propri mezzi detto tenore di vita, va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686; 12 luglio 2007, n. 15611).

La Cassazione, a distanza di circa ventisette anni dalle sentenze delle sezioni unite, ha ritenuto l’orientamento non più attuale, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica anche per l’istituto del divorzio (principio in passato già utilizzato, per escludere il mantenimento in capo al figlio maggiorenne che non si impegnava nella ricerca di un lavoro).

E’ necessario, quindi, soffermarsi, rileva ora la Suprema Corte, sul parametro dell’“indipendenza economica”, al quale rapportare l’“adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, nonché la possibilità-impossibilità “per ragioni oggettive”” dello stesso di procurarseli.

Per la Cassazione il giudizio sull’accertamento del diritto all’assegno di divorzio andrebbe distinto in due fasi:

– la fase dell’an debeatur, relativa all’eventuale riconoscimento del diritto all’assegno, informata al principio dell’autoresponsabilità e riguardante gli ex-coniugi come “persone singole”, che ha ad oggetto l’accertamento della sussistenza o meno dei “mezzi adeguati” in capo al soggetto richiedente;

– la fase del quantum debeatur (eventuale in quanto subordinata all’esito positivo dell’accertamento di cui alla prima fase) informata al principio della solidarietà economica ed avente ad oggetto la determinazione quantitativa dell’assegno.

La Cassazione ritiene, infine, che i principali indici per l’accertamento, nella fase di giudizio sull’an debeatur, della sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, quindi dell’adeguatezza dei mezzi e della possibilità per ragioni oggettive di procurarseli, sono:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza (“dimora abituale”: art. 43 c.c., comma 2) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

La pronuncia in esame nell’individuare i presupposti dell’assegno di divorzio non più nel tenore di vita, rendendo dunque irrilevante la circostanza che, in costanza di matrimonio, il maggior reddito dell’ex coniuge avesse permesso un tenore di vita più elevato, ma nell’indipendenza economica e, quindi, nella sussistenza di “adeguati mezzi” costituisce una notevole spinta verso l’ammissibilità nel nostro ordinamento degli accordi prematrimoniali.

Gli accordi prematrimoniali, ossia quei contratti sottoscritti dai coniugi con cui gli stessi disciplinano i loro rapporti patrimoniali in vista di un’eventuale separazione o divorzio, sono oggi affetti da nullità in quanto aventi causa illecita in forza dell’indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio.

E’ tuttavia in discussione alla Camera la proposta di legge n. 2669 del 2014 avente ad oggetto l’introduzione nel nostro ordinamento dei c.d. “prenuptial agreements” ovvero degli accordi prematrimoniali.

Attraverso tale previsione sarà riconosciuta la possibilità ai futuri coniugi, in un periodo antecedente il matrimonio, la più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma