Alitalia in amministrazione straordinaria 2017

ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 2017.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 2 maggio 2017 ha aperto la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.a., ai sensi del decreto legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazione della legge 18 febbraio 2004, n. 39 (c.d. “legge Marzano”) e successive modifiche e integrazioni ed ha nominato i commissari straordinari.

Il Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 17/2017 pubblicata in data 11 maggio 2017 ha dichiarato lo stato di insolvenza di Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.

le domande di insinuazione al passivo

I creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della insolvente Alitalia S.p.a. per far valere i propri diritti devono presentare una domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria.

La domanda di ammissione al passivo deve essere inviata all’indirizzo della procedura, indicato nelle comunicazione ex art. 92 legge fallimentare dei Commissari Straordinari, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.

La  domanda di ammissione al passivo dovrà essere predisposta ai sensi dell’art. 93 legge fallimentare, con l’espressa indicazione dell’eventuale privilegio richiesto e di tutta la documentazione comprovante il credito vantato.

La domanda di insinuazione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria avrà ad oggetto i crediti maturati anteriormente alla data di apertura della procedura (2 maggio 2017), i crediti derivanti da obbligazioni contratte dalla procedura o maturati successivamente all’apertura della procedura saranno infatti pagati in prededuzione ai sensi dell’art 111 legge fallimentare.

Giudizi pendenti

I giudizi in corso verranno dichiarati  interrotti ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare.

Contratti pendenti

Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza vige la regola della generale prosecuzione dei rapporti, salva la possibilità da parte dei commissari straordinari di scioglimento dai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti.