Ai fini della prova dei requisiti di non fallibilita’ il giudice puo’ non considerare i bilanci depositati tardivamente

AI FINI DELLA PROVA DEI REQUISITI DI NON FALLIBILITA’ IL GIUDICE PUO’ NON CONSIDERARE I BILANCI DEPOSITATI TARDIVAMENTE

 

In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Questo è quanto ha statuito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13746 del 31 maggio 2017 osservando che il , per il quale l’art. 2435 c.c., comma 1, (richiamato per la società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, comma 2) prevede che, entro trenta giorni dall’approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli art. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza), deve essere depositato, a cura degli amministratori, presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (D.Lgs. n. 357 del 1994, art. 7 bis, convertito, con modificazioni, con L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici.

Tale adempimento sebbene assolva ad una funzione meramente informativa, o “conoscitiva”, proprio della pubblicità-notizia, tuttavia, rileva la Cassazione, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l’obbligo di deposito del bilancio risponde all’interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Per la Cassazione i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, legge fallimentare, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2435 c.c.

L’esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, rileva la Cassazione, può dare luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell’esecuzione di tali adempimenti formali, sicché – in tali casi – il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l’imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il giudice di merito, sulla base della mancata prova del tempestivo deposito dei bilanci della società fallita presso il registro delle imprese, aveva affermato in linea astratta che il solo fatto della violazione delle norme procedimentali, di per sé, “inficia la capacità (dell’atto) di fornire nel procedimento prefallimentare una prova attendibile dei dati in esso riportati”, senza tener conto della concreta violazione addebitabile alla società debitrice.

 

Leonardo Vecchione

Avvocato in Roma